PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

      1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.
      2. Al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.
      3. La X disposizione transitoria e finale della Costituzione è abrogata.

Art. 2.
(Abrogazione dello statuto della Regione siciliana).

      1. Lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 3.
(Abrogazione dello statuto speciale per la Sardegna).

      1. Lo statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.
(Abrogazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta).

      1. Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è abrogato.

 

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Art. 5.
(Abrogazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

      1. Il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 6.
(Abrogazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

      1. Lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 7.
(Disposizione transitoria).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i consigli regionali della Regione siciliana, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia adottano un proprio statuto ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti, continuano ad applicarsi le disposizioni degli statuti abrogati ai sensi degli articoli da 2 a 6 della presente legge costituzionale.